I Diritti dei malati

I TUOI DIRITTI
ESENZIONE TICKET SANITARI
Hai diritto all’esenzione totale dal pagamento del ticket su visite, esami e farmaci per la cura del tumore. Al momento della dimissione dall’ospedale ricordati di farti rilasciare la richiesta di esenzione. La richiesta di esenzione va presentata alla tua ASL di appartenenza, allegando tessera sanitaria, codice fiscale, documentazione medica ospedaliera o specialistica, che attesti la patologia oncologica in atto.
Se hai un’invalidità civile riconosciuta del 100%, hai diritto all’esenzione totale dal ticket per qualsiasi prestazione.
ASSISTENZA DOMICILIARE
Se necessiti di cure specialistiche, infermieristiche e riabilitative a domicilio dopo la dimissione ospedaliera, potrai rivolgerti all’ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) erogata dalla tua ASL in collaborazione con il medico di base, che dovrà farne richiesta
TRASPORTO ALLE TERAPIE
Se sei in difficoltà per recarti alle cure, informati presso la tua ASL o il tuo Comune. A seconda della tua zona di residenza sono previsti rimborsi per le spese di trasporto dal tuo domicilio alle terapie. Sempre secondo la tua zona di residenza, il servizio può essere eseguito gratuitamente oppure con rimborsi parziali.
PROTESI, AUSILI E PRESIDI
Hai diritto alla fornitura gratuita di protesi, ausili e presidi sanitari per migliorare la qualità della tua vita e facilitare la tua cura e assistenza a domicilio. La domanda va presentata all’Ufficio protesi e ausili della tua ASL, che ti informerà dei requisiti necessari nelle singole situazioni.
CONTRASSEGNO PER LA SOSTA E LA LIBERA CIRCOLAZIONE
Il tuo Comune di residenza riconosce all’invalido civile il diritto ad ottenere il contrassegno di libera circolazione e sosta, e altri benefici di cui ti puoi informare presso il Comune stesso. Potrai così circolare nelle zone a traffico limitato ed in quelle pedonali e sostare nei parcheggi riservati ai disabili e contrassegnati, oppure gratuitamente in quelli a pagamento. La domanda va inoltrata al Comune di residenza compilando l’apposito modulo e allegando un certificato medico legale che attesti la grave difficoltà motoria (la relativa visita può essere prenotata presso l’Ufficio di medicina legale della ASL). Nel 2012 è stata ratificata dal Consiglio dei Ministri la raccomandazione del Consiglio europeo del 4 giugno 1998 per l’unificazione del contrassegno per i disabili conforme al modello comunitario. Il CUDE (Contrassegno Unificato Disabili Europeo) avrà valore in tutta Italia e permetterà di usufruire di facilitazioni nella sosta in tutti gli stati membri dell’UE che hanno già aderito alla raccomandazione. I nuovi Contrassegni saranno rilasciati ai nuovi richiedenti aventi diritto oppure andranno a sostituire quelli attuali man mano che scadono.
AGEVOLAZIONI FISCALI
AUTO
Per effetto della Legge n. 138 del 3 Aprile 2001, se vuoi acquistare un’auto, hai diritto ad alcune agevolazioni fiscali che consistono nell’applicazione dell’IVA agevolata (4%) al momento dell’acquisto, nella detraibilità - in sede di denuncia annuale dei redditi - del 19% della spesa sostenuta, nell’esenzione dal pagamento del bollo auto e delle tasse di trascrizione (IPT, APIET). Sono ammesse all’agevolazione le persone con disabilità motoria, disabilità intellettiva, solo se titolari di indennità di accompagnamento e con certificato di handicap grave, o disabilità sensoriale (ciechi e sordomuti). Le relative condizioni devono risultare dai rispettivi certificati di invalidità o di handicap. In taluni casi (disabili motori senza gravi problemi di deambulazione e titolari di patente di guida speciale) è obbligatorio adattare il veicolo.
AUSILI
Alcuni ausili destinati a persone con disabilità sono forniti gratuitamente, altri godono dell'applicazione dell’IVA agevolata al momento dell’acquisto e la spesa sostenuta può essere detratta, nella misura del 19%, in sede annuale di dichiarazione dei redditi.
SUSSIDI TECNICI ED INFORMATICI
I sussidi tecnici ed informatici sono prodotti di comune reperibilità (es. computer, fax, comunicatori) che possono favorire l’autonomia delle persone con disabilità. La normativa vigente prevede che questi prodotti godano dell’applicazione dell’IVA agevolata al momento dell’acquisto e che la spesa sostenuta possa essere detratta in sede annuale di dichiarazione dei redditi. Per applicare la detrazione è necessario essere in possesso dei seguenti documenti: il certificato del medico curante (medico di base o specialista) che attesti che quel sussidio tecnico o informatico sia volto a facilitare l’autosufficienza e la possibilità d’integrazione del soggetto; il certificato di handicap o d’invalidità. Le agevolazioni riguardano soggetti affetti da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.
ASSISTENZA SPECIFICA SANITARIA
La normativa ammette la possibilità di dedurre dal reddito complessivo l’intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute per persone disabili. L’assistenza specifica è quella resa da personale sanitario (medici, infermieri, terapisti, logopedisti, ecc.). Le spese sanitarie specialistiche (es. analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) invece danno diritto ad una detrazione IRPEF del 19% sulla parte che eccede l’importo di € 129,11; la detrazione è fruibile anche dai famigliari quando il disabile è fiscalmente a carico. È ammessa alla detrazione del 19% per l’intero ammontare la spesa sostenuta per il trasporto in ambulanza del soggetto portatore di handicap.
SPESE PER L’ASSISTENZA
La normativa vigente prevede la possibilità di dedurre parzialmente dal reddito complessivo gli oneri contributivi versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare. È prevista inoltre la deduzione dal reddito imponibile di una parte dell’importo speso dal contribuente per prestazioni fornite dagli addetti alla propria assistenza personale (badanti...), o dalle persone indicate nell’articolo 433 del codice civile, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Come per la deduzione per i familiari a carico, questa seconda agevolazione compete in misura diversa a seconda del reddito complessivo del contribuente.
DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO
Per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spetta una detrazione speciale, il cui importo può variare a seconda della Legge Finanziaria in vigore. Tale agevolazione è riservata per i soli figli a carico e non per gli altri familiari con disabilità.
ACQUISTO PRIMA CASA
La normativa vigente non prevede ulteriori specifiche agevolazioni per l’acquisto della prima casa per i nuclei familiari in cui siano presenti persone con disabilità. L'agevolazione è quindi la medesima prevista per tutti i contribuenti: la detraibilità, in sede di denuncia annuale dei redditi, degli interessi passivi su mutui eventualmente contratti per l’acquisto della prima casa.
TASSA RIFIUTI
La TARSU (Tassa Asporto Rifiuti Solidi Urbani) è una tassa di stretta competenza Locale. I comuni hanno facoltà di fissare, nelle specifiche delibere, agevolazioni per le persone anziane, per le persone disabili o per i cittadini in stato di bisogno, senza tuttavia che vi sia alcun obbligo specifico. Ti suggeriamo di rivolgerti al tuo Comune per conoscere Le eventuali agevolazioni.
IMU
L’Imposta Municipale Unica è stata introdotta dalla Legge n. 214/2011. La disciplina della nuova imposta sulla casa non prevede forme agevolative per le abitazioni principali possedute ed utilizzate da categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, né per i nuclei familiari in cui siano presenti persone con disabilità, demandando ai singoli comuni il potere di applicare o meno tariffe agevolate per i disabili. Ti consigliamo pertanto di rivolgerti al tuo comune per informarti su eventuali agevolazioni.
QUESITI
D)Il malato di cancro può essere riconosciuto invalido civile?
R) Si. Secondo le tabelle ministeriali di valutazione (D. M. Sanità 5/2/1992), sono tre le
percentuali di invalidità civile per patologia oncologica: 11%: prognosi favorevole e
modesta compromissione funzionale; 70%: prognosi favorevole, ma grave compromissione
funzionale; 100%: prognosi infausta o probabilmente sfavorevole, nonostante
l’asportazione del tumore
D) Come si fa per ottenere il riconoscimento dell’invalidità?
R) È necessario recarsi all’Ufficio Invalidi Civili della ASL territorialmente competente (dal 1°
gennaio 2010 le domande dovranno essere presentate esclusivamente all'INPS che
provvederà all'invio, per via telematica, all'ASL di competenza che provvederà alla
convocazione) e presentare la domanda di riconoscimento dello stato di invalidità e di
handicap. Il malato o un suo familiare deve consegnare l’apposito modulo di domanda
debitamente compilato cui vanno allegati i certificati anagrafici (o dichiarazioni sostitutive)
indicati nel modulo, il certificato del medico di famiglia o dello specialista oncologo, nel
quale si attesti la natura invalidante della malattia e la documentazione clinica (cartella
clinica e eventuali referti medici in copia).
D) Nel modulo della ASL è richiesto di barrare una o più caselle che indicano accertamenti di
diversa natura. Quali riquadri è bene segnare?
R) Per evitare di doversi sottoporre più volte alla visita medico-legale della ASL è consigliabile
chiedere il riconoscimento contestuale dell’invalidità civile (L. 118/1971), dello stato di
handicap (L. 104/1992) e, infine, della sussistenza dei requisiti richiesti ai fini del
collocamento obbligatorio (L.68/1999). Se ricorrono i requisiti è opportuno contrassegnare
anche la richiesta di indennità di accompagnamento (L.18/1980, L.508/1988, D.
lgs.509/1988) o di frequenza (L.289/1990).
D) Qual è la procedura e quali sono i tempi per ottenere il riconoscimento dell’invalidità?
R)Per i malati oncologici è previsto che la procedura sia molto rapida. La Commissione medica
per l'accertamento dell'invalidità civile della ASL, infatti, deve convocare a visita il
richiedente entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda e
l’accertamento dello stato invalidante ha efficacia immediata salvo che la Commissione
medica di verifica dell’INPS ritenga di sospenderne gli effetti per effettuare accertamenti
ulteriori. Il verbale della ASL che certifica lo stato, temporaneo o permanente, di invalidità
e/o di handicap è rilasciato in unico esemplare e, quindi, è bene trattenere l’originale e
consegnarne sempre e solo una copia, eventualmente autenticata, a tutti i soggetti e
istituzioni che ne facciano richiesta.
D) Che cosa si può fare se la gravità delle condizioni del malato gli impediscono di recarsi
alla ASL per essere sottoposto alla visita della Commissione medica?
R) Nel caso in cui il trasporto del malato non sia possibile oppure ne potrebbe mettere in
grave pericolo la vita, l’interessato o un suo delegato può presentare alla ASL la richiesta di
visita domiciliare, corredata dalla certificazione medica di impraticabilità del trasporto. La
Commissione medica della ASL, nel caso ritenga giustificata la visita domiciliare, si recherà
presso il domicilio o nel luogo di cura presso cui è ricoverata la persona malata per
sottoporla a visita.
D) E’ vero che gli oppioidi creano dipendenza e possono essere prescritti solo per il
dolore da cancro?
R) La dipendenza in questo tipo di malati è un evento rarissimo (0,03%). Gli oppioidi
possono essere utilizzati per qualunque malattia caratterizzata da dolore intenso e a
qualunque età. Innalzano la soglia percettiva del dolore e influiscono positivamente
sulla componente emotiva che lo accompagna. In pratica alleviano il dolore e aiutano a
tollerarlo meglio e, in dosi adeguate non alterano la coscienza.
D) E’ vero che gli oppioidi creano dipendenza e possono essere prescritti solo per il
dolore da cancro?
R) La dipendenza in questo tipo di malati è un evento rarissimo (0,03%). Gli oppioidi
possono essere utilizzati per qualunque malattia caratterizzata da dolore intenso e a
qualunque età. Innalzano la soglia percettiva del dolore e influiscono positivamente
sulla componente emotiva che lo accompagna. In pratica alleviano il dolore e aiutano a
tollerarlo meglio e, in dosi adeguate non alterano la coscienza.
D) Il malato può farsi accompagnare dal proprio medico alla visita della ASL?
R) Il malato può farsi accompagnare dal proprio medico alla visita della ASL?
Si, è un diritto riconosciuto dalla legge. È certamente consigliabile che il malato si faccia
assistere dall’oncologo o dal medico di famiglia o da un medico legale durante la visita
medica anche perché oltre ad essere rassicurato dalla presenza del medico di fiducia
quest’ultimo potrà illustrare adeguatamente alla Commissione la documentazione clinica,
le caratteristiche della malattia e le disabilità che essa ha determinato.
D) Nel caso in cui l’invalidità venga riconosciuta per un periodo di tempo limitato (ad
esempio uno o due anni) che cosa deve fare il malato?
R) Allo scadere del periodo indicato nel verbale di invalidità è interesse del malato essere
sottoposto nuovamente a visita medica per evitare la decadenza dei benefici derivanti
dall'accertamento dello stato invalidante. Di norma riceverà una convocazione per la visita
di revisione da parte della Commissione medica della ASL nelle settimane che precedono la
scadenza. In caso contrario, sarà opportuno che si rivolga all'Ufficio invalidi civili della ASL
per chiedere di essere sottoposto alla visita per il rinnovo dell’accertamento delle
condizioni di invalidità e di handicap. Presentando la domanda di revisione prima della
scadenza si evita l'interruzione delle prestazioni assistenziali poiché gli effetti della visita
decorrono dalla presentazione della domanda.
D) Che cosa si deve fare se, dopo aver ottenuto l’accertamento dello stato invalidante, la
malattia progredisce e le condizioni del malato peggiorano?
R) Si può presentare la domanda di accertamento dell’aggravamento dello stato di salute cui
va allegata la documentazione clinica che certifichi tale peggioramento.
D) E’ possibile prendere visione o avere copia della cartella clinica?
R) Si. Durante il ricovero il paziente (o un suo delegato) ed il medico di famiglia hanno diritto
(L. 241/1990) di prendere visione della cartella clinica che è il fascicolo personale
contenente i dati di rilevanza medica riguardanti il paziente ricoverato, il diario del decorso
della malattia, i risultati degli esami e delle analisi effettuate, l’indicazione analitica delle
terapie praticate oltre che la diagnosi delle patologie dalle quali è affetto. Dopo la
dimissione ospedaliera il malato può avere copia integrale della cartella clinica che gli deve
essere consegnata entro 30 giorni dalla richiesta ovvero immediatamente, in caso di
urgenza documentata. Possono comunque chiedere copia della cartella clinica, oltre al
diretto interessato anche un suo delegato; l’esercente la potestà genitoriale o il tutore, nel
caso di minori; il tutore nell’interesse dell’interdetto; il medico curante.
D) Il malato di cancro che lavora o che intende cominciare a lavorare dopo la malattia è
protetto in qualche modo?
R) La tutela del lavoro per i malati oncologici è disciplinata dalla legge e, per ciascun
comparto, dai CCNL (contratti collettivi nazionali di lavoro). Alcune norme legislative e
contrattuali prevedono una tutela specifica per i lavoratori affetti da patologia neoplastica,
ma, nella maggior parte dei casi, la difesa del diritto al lavoro è contenuta in norme che
riguardano in generale persone disabili cui sia stata riconosciuta una certa percentuale di
invalidità o uno stato di handicap più o meno grave.
D) E’ possibile richiedere una relazione medica?
R) In caso di ricovero, qualora, ad esempio, si ritenga opportuno procedere a consulto medico
esterno alla struttura, il paziente ha diritto ad ottenere una relazione medica dettagliata
sulla situazione clinica, diagnostica e terapeutica. Egualmente al momento della dimissione,
oltre alla copia della cartella clinica, il malato può chiedere, ai medici che hanno eseguito le
cure durante la degenza, una relazione scritta per il medico di fiducia, in cui in modo
sintetico sarà illustrata la diagnosi, il decorso clinico, il risultato degli accertamenti
diagnostici significativi effettuati, le terapie praticate, nonché l’eventuale programma
terapeutico e diagnostico successivo alle dimissioni.
D) Che cosa si intende per consenso informato?
R) Il consenso informato è l’accettazione consapevole e volontaria di un trattamento
sanitario. Il paziente ha diritto di avere dal medico spiegazioni sulla sua situazione e sulle
diverse opzioni terapeutiche, che gli consentano di valutare, anche in relazione alla propria
capacità di comprensione ed alla condizione psicologica, l’informazione ricevuta, per poter
scegliere coscientemente l’iter terapeutico.
D) I malati di cancro hanno diritto all’assistenza protesica?
R) Tra le diverse categorie di persone che hanno diritto a fruire gratuitamente di forniture
protesiche, il D.M. Sanità n.332/1999 include le donne mastectomizzate, gli amputati
d’arto, gli enterostomizzati o urostomizzati, gli invalidi civili o per servizio con invalidità
accertata superiore o uguale al 34% ed anche gli istanti in attesa del riconoscimento di
invalidità.
D) Quali sono le fasi che precedono l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica, a
carico del SSN?
R)La legge n. 68/1999 sul collocamento dei disabili prevede che la persona con invalidità
riconosciuta superiore al 46% ha diritto ad iscriversi nelle liste speciali del collocamento
obbligatorio. Le imprese e gli enti pubblici hanno l’obbligo di assumere gli iscritti nelle liste
speciali in numero proporzionale alle dimensioni della singola impresa o ente. Pertanto
anche i malati di cancro, cui sia stata riconosciuta un’invalidità superiore al 46%, hanno
diritto ad essere assunti obbligatoriamente ai sensi di detta normativa.
L’osservatorio Permanente sulla Condiziona Assistenziale dei Malati Oncologici, nasce nel
maggio del 2009, nel corso della IV^ Giornata Nazionale del Malato Oncologico, svoltasi a
Taranto.Proprio in quella circostanza, infatti, fu presentato il Primo Rapporto predisposto
dalla FAVO e dal Censis dal titolo “Disparità nell’accesso dei malati oncologici ai trattamenti
diagnostici e terapeutici”. Il documento ha riscosso un grande interesse e le sue indicazioni
hanno richiamato l’attenzione del Governo. Infatti, qualche mese dopo, in occasione della
conversione in legge del decreto con le misure anticrisi, è stato introdotto l’art. 20 che,
come suggerito dalla FAVO per contrastare i ritardi gravi nel riconoscimento delle invalidità
civili da parte di ASL, Regioni, Prefetture, ha unificato nell’INPS tutte le competenze
concessorie in materia. Sull’onda del successo di quel primo rapporto, in occasione della
Giornata nazionale del malato oncologico di Taranto, l’Assemblea delle Associazioni di
FAVO su proposta del dott. Sergio Paderni, già Direttore Generale alla Programmazione del
Ministero della Sanità, attualmente consulente di FAVO, ha deciso per acclamazione di
rendere permanente la rilevazione delle difformità assistenziali, mediante l’istituzione di un Osservatorio. Questo, dunque, si propone di fungere da lente d'ingrandimento dei dati
nazionali riguardanti le patologie oncologiche, oltre che un’espressione reale di
"sussidiarietà" nel panorama del Welfare che cambia, valorizzando l'apporto sistemico del
volontariato e dell'iniziativa privata, in collaborazione funzionale con istituzioni pubbliche.
L’operato dell’Osservatorio è strettamente connesso con le Giornate del Malato
Oncologico. Questo infatti si propone di essere il fil rouge che unisce, in una continuità
operativa, le diverse Giornate, registrando lo stato di avanzamento delle iniziative da
queste scaturite, per effettuarne il "tracciamento" visibile e provocare, all'occorrenza,
concreti interventi sollecitatori della FAVO e delle istituzioni coinvolte, su cui riferire alla
successiva Giornata Nazionale.
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