I Diritti dei malati


I DIRITTI DEI MALATI DI CANCRO

LA NORMATIVA
Lo Stato italiano eroga prestazioni e servizi di tipo assistenziale e previdenziale in applicazione di leggi specifiche, modificate ed integrate nel tempo, a tutela degli invalidi civili. Qui di seguito vengono enunciate le varie condizioni:
 
Invalidità: riduzione permanente della capacità di lavoro, o, per i minori di 18 anni, difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Inabilità: assoluta e permanente impossibilità a svolgere attività lavorativa.
Handicap: minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Si segnalano le normative più importanti alle quali i malati oncologici possono fare riferimento:
La Legge n. 118/1971 consente di accedere a benefici economici e di supporto che lo Stato prevede per i cittadini che, a causa di malattia, di menomazioni congenite o acquisite, subiscono la riduzione parziale o totale della capacità lavorativa, o, se minori, l’incapacità a svolgere compiti e funzioni propri della loro età.
La Legge-quadro n. 104/1992 e successive modifiche detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza alla persona portatrice di handicap, al fine di garantire il pieno rispetto della dignità umana di persone affette da disabilità.
La Legge n. 68/1999 prevede la possibilità di essere assunti in imprese ed enti pubblici in base ai posti riservati ai disabili.
La Legge n. 138/2001 prevede particolari agevolazioni per l’acquisto dell’automobile.
L’art. 46, lett.t) del D. lgs. n. 276/2003 prevede l’attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge n. 30/2003 (Legge Biagi).
La Legge n. 80/2006 “Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione”, prevede un iter di accertamento dell’invalidità accelerato per i pazienti oncologici.

TUTELA ASSISTENZIALE
È erogata dallo Stato in favore di cittadini con infermità fisiche e mentali che pregiudicano la loro capacità di lavoro e la loro possibilità di sostentamento. Consiste in una nutrita serie d’interventi di carattere economico-assistenziale ed è considerata a livello internazionale una buona forma di tutela in favore delle persone in stato di bisogno.

RICONOSCIMENTO DI INVALIDITA’
Il tuo stato di malattia ti consente di presentare domanda per ottenere il riconoscimento di invalidità civile, l'accertamento dello stato di handicap e l'accertamento delle condizioni di disabilità utili al collocamento mirato. Ai sensi della Legge n. 102/2009, dal 1 gennaio 2010 tale domanda va presentata direttamente all’INPS secondo la procedura telematica unificata, che si articola in due fasi.
La prima consiste nella redazione del certificato medico digitale, che deve essere compilato online sul sito internet dell’INPS dal tuo medico di base o dallo specialista che ti ha in cura. Fai presente al tuo medico di indicare l’eventuale sussistenza di una patologia oncologica in atto, per accelerare la procedura. Ti ricordiamo, infatti, che la Legge n. 80/2006 (art. 6) ha disposto un iter di accertamento accelerato dell’invalidità civile e dell’handicap, a carico della Commissione medica della ASL, in caso di malattia oncologica e che la visita di accertamento deve essere effettuata entro 15 giorni dalla data di presentazione della tua domanda.
Ti ricordiamo anche che gli “esiti dell’accertamento” sono immediatamente produttivi dei benefici che da essi conseguono. Una volta inviata la certificazione, il medico ti rilascerà la stampa originale firmata da esibire all’atto della visita, insieme alla ricevuta di trasmissione con il numero del certificato, un codice fondamentale affinché il sistema telematico possa abbinare il tuo certificato medico alla corrispondente domanda.
Il secondo passo da fare è quello di inviare per via telematica la domanda vera e propria per l’accertamento dello stato di invalidità, dell’handicap e delle condizioni di disabilità entro e non oltre 30 giorni dall’invio del certificato medico. Per farlo è necessario che tu ottenga il codice PIN (richiedibile attraverso il sito INPS o tramite il numero verde INPS 803164, accedere al sito internet dell’INPS ed inserire tutti i dati richiesti, tra i quali il numero di certificato telematico riportato sulla ricevuta rilasciata dal medico. Il sistema genererà automaticamente una ricevuta che può essere stampata, sulla quale saranno indicati la data, il luogo e l’orario della visita di accertamento davanti alla Commissione medica ASL. Per la presentazione della domanda puoi avvalerti anche dell’aiuto e dell’assistenza degli enti abilitati: Enti di patronato e di assistenza sociale e Associazioni di categoria.
Se ti trovi nell’impossibilità di presentarti alla visita medica, hai 30 giorni di tempo per fissare un altro appuntamento, pena l'archiviazione della tua domanda; inoltre, se non puoi presentarti alla visita per documentati motivi di salute è possibile richiedere la visita domiciliare entro e non oltre 5 giorni prima dell’appuntamento per la visita. Ti consigliamo di far presenziare il tuo medico di fiducia alla visita medica, per illustrare adeguatamente alla Commissione medica la tua situazione clinica, le caratteristiche specifiche della tua patologia, la valutazione delle disabilità connesse alla malattia.
Al termine di questa procedura ti verrà consegnato un verbale provvisorio, che ha efficacia immediata ai fini dei benefici previsti per lo stato di invalidità e di handicap. L'INPS ti invierà, successivamente all’accertamento sanitario, il verbale definitivo in due versioni: una contenente tutti i dati sensibili, l’altra contenente solo il giudizio finale per gli usi amministrativi. Se desideri accedere anche ai benefici previsti dalla legge sull’handicap (Legge n. 104/1992) ti consigliamo di specificarlo già nella domanda d’invalidità civile. Sarai così sottoposto a una sola visita medico-legale. Per i minori occorre compilare un modulo specifico. L'accertamento può riguardare un’inabilità grave - ma temporanea - che necessita di immediate forme di tutela utili soprattutto nella fase iniziale della malattia che comporta l’intervento chirurgico seguito dal trattamento chemioterapico e/o radioterapico. Nella certificazione medica utilizzata per la domanda devono emergere le problematiche sanitarie connesse alle esigenze terapeutiche in relazione alle diverse scale di valutazione.
Secondo la tabella ministeriale di valutazione (D.M. Sanità del 5/2/1992), tre sono le percentuali di invalidità civile per patologia oncologica: a) 11% modesta compromissione funzionale; b) 70% seria compromissione funzionale; c) 100% grave compromissione funzionale. I verbali di accertamento possono riportare l'indicazione di rivedibilità. In occasione della visita di revisione ti consigliamo di farti parte attiva nei confronti della Commissione (presentando domanda telematica per la visita di conferma prima della scadenza prevista dal verbale). Valgono i particolari tempi indicati dalla Legge n. 80/2006 (15 giorni). Tale modalità, relativa all'iter accelerato, viene utilizzata anche per le domande di aggravamento avanzate in relazione ad accertamenti che abbiano dimostrato una evoluzione peggiorativa del quadro patologico.

INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO
Nel caso si verifichi un peggioramento delle tue condizioni di salute tale da aver compromesso la tua autonomia nello svolgimento degli atti della vita quotidiana puoi fare richiesta di nuovo accertamento sanitario seguendo lo stesso iter dell’accertamento dell’invalidità civile, per ottenere una valutazione dell’invalidità maggiore di quella riconosciuta dalla commissione medica in seguito alla prima visita. Devi rivolgerti nuovamente al tuo medico, che inizia la procedura rilasciando il certificato medico che attesti le avvenute modificazioni del quadro clinico esaminato in precedenza. L'esito dell’accertamento potrebbe riconoscerti il diritto all’indennità di accompagnamento, un sostegno economico istituito a favore delle persone completamente inabili (100% di invalidità civile) che per affezioni fisiche o psichiche si trovino anche nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di un’assistenza continua. In tal caso ti verrà erogato un assegno di € 456,00 indipendentemente dalla tua età e dal tuo reddito.

PENSIONE DI INVALIDITA’ CIVILE
La pensione di invalidità civile viene concessa: - se sei cittadino italiano residente in Italia o cittadino straniero titolane di carta di soggiorno; - se hai un’invalidità civile riconosciuta del 100%; - se hai un’età compresa tra i 18 e i 65 anni. Per i minori di 18 anni è sostituita dall’indennità di frequenza e per i maggiori di 65 anni è sostituita dall’assegno sociale; - se hai un reddito personale che non supera il tetto minimo fissato periodicamente dalla Legge Finanziaria. La pensione ti verrà pagata in 13 mensilità.

ASSEGNO MENSILE INVALIDO CIVILE PARZIALE
L'assegno viene concesso: - se sei cittadino italiano residente in Italia o cittadino straniero titolare di carta di soggiorno; - se hai un’età compresa fra i 18 e i 65 anni. Per i minori di 18 anni è sostituita dall’indennità di frequenza e per i maggiori di 65 anni è sostituita dall’assegno sociale; - se non svolgi attività lavorativa; - se hai un reddito personale che non supera il tetto minimo fissato periodicamente dalla Legge finanziaria;. - se hai un’invalidità civile compresa tra il 74% e il 99%. Una volta ottenuto l’assegno, dovrai presentare annualmente all'INPS - con la compilazione dell’apposito modulo - una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 e segg. del T.U. di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dove attesti di prestare o non prestare attività lavorativa. Le due provvidenze sopra indicate non sono assolutamente cumulabili: la pensione viene corrisposta agli invalidi civili totali, l'assegno agli invalidi civili parziali. È importante per il malato ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile, che è il presupposto indispensabile per poter accedere a tutti i benefici economici o assistenziali.

INDENNITA’ DI FREQUENZA
È un assegno per i minori disabili, iscritti o frequentanti scuole di qualsiasi ordine e grado fino al compimento del diciottesimo anno di età. L’indennità di frequenza non è compatibile con l’indennità di accompagnamento o con il ricovero. Per ottenere l’indennità di frequenza è necessario avere i seguenti requisiti: - il riconoscimento della condizione di “minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età”; - la cittadinanza italiana e la residenza in Italia (ne hanno diritto anche i minori cittadini dell’Unione Europea i cui famigliari risiedono in Italia. Possono ottenere l’indennità anche i minori cittadini extracomunitari iscritti nella Carta di Soggiorno di uno dei genitori); - la frequenza di un Centro di Riabilitazione e di Centri Occupazionali; - un reddito annuo personale che non superi il tetto minimo fissato periodicamente dalla legge finanziaria. La domanda va presentata direttamente all’INPS per via telematica dal legale rappresentante del minore (genitore, curatore, tutore).

RICORSI
L’articolo 38 della Legge n. 111/2011 ha modificato il Codice di procedura civile, introducendo un nuovo articolo specifico per quel che riguarda le controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità: l’articolo 445 bis. Dal 1 gennaio 2012, dunque, se intendi proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei tuoi diritti devi presentare, presso il Tribunale in cui risiedi, l’istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. In altri termini, se vuoi opporti ad una decisione dell’INPS, non devi più presentare il ricorso introduttivo per il giudizio, ma chiedere la consulenza tecnica preventiva che diventa obbligatoria allo scopo di verificare preventivamente le condizioni sanitarie che possano o meno legittimare la richiesta. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui sopra. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le parti devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. In assenza di contestazione da entrambe le parti, il giudice omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni. Nei casi di mancato accordo, invece, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare presso il giudice, entro 30 giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. La nuova disciplina che prevede l’obbligatorietà della consulenza tecnica preventiva avrebbe come obiettivo la possibilità di accordo tra le parti senza dare inizio al contenzioso giudiziale e semplificare così i relativi procedimenti.

TUTELA PREVIDENZIALE
È erogata da enti previdenziali in favore di lavoratori iscritti a forme di previdenza obbligatoria e che abbiano maturato sufficienti requisiti contributivi. Per ottenerne i benefici ti devi rivolgere al tuo Ente previdenziale di competenza. Questa procedura non interferisce in alcun modo con quella che hai svolto per avere il riconoscimento dell’invalidità civile. I benefici economici riconosciuti non sono cumulabili salvo che il tuo reddito sia inferiore ai parametri fissati periodicamente dalla Legge finanziaria. Qui di seguito ti forniamo alcune informazioni valide per l’INPS.
-Se sei iscritto ad altri Enti ti consigliamo di rivolgerti direttamente a loro.
-Per poter accedere a una pensione di inabilità o ad un assegno di invalidità INPS è necessario che il richiedente:
a) sia in età lavorativa;
b) abbia versato almeno cinque anni di contributi, di cui tre anni nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.
La valutazione viene eseguita dalla Commissione medico-fiscale dell’INPS. Puoi inoltrare la tua richiesta direttamente alle sedi INPS oppure tramite i Patronati.

PENSIONE DI INABILITA
Hai diritto di richiedere la pensione di inabilità INPS se l'incapacità al lavoro è totale. Requisito essenziale è la cessazione di qualsiasi tipo di attività dipendente o autonoma. La pensione è reversibile (Legge n. 222/1984). La domanda di pensione di inabilità può essere presentata anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro ed indipendentemente dai motivi che l’hanno determinata. Va inoltrata alla sede INPS competente, allegando i seguenti documenti:
- certificati anagrafici e dichiarazioni sostitutive richiesti;
- certificato medico attestante l’infermità fisica o mentale che ha ridotto la capacità di lavoro.
La pensione di inabilità spetta:
- dal mese successivo a quello di presentazione della domanda;
- dal mese successivo a quello di cessazione dell’attività di lavoro dipendente;
- dalla data della cancellazione dagli elenchi o dagli albi dei lavoratori autonomi.

ASSEGNO DI INVALIDITA’
Se l’incapacità al lavoro è parziale, hai diritto di richiedere l’assegno di invalidità INPS. L’assegno di invalidità prevede la compatibilità con l’attività lavorativa ed è sottoposto a revisioni periodiche. Può essere confermato per altre 2 volte per ulteriori 3 anni, su tua domanda presentata nei 6 mesi che precedono la scadenza, dopodiché diventa definitivo. L’assegno ti viene pagato in 13 mensilità e non è reversibile.
Quando raggiungi l’età pensionabile l’assegno si trasforma in pensione di vecchiaia. I requisiti per ottenerlo sono:
- l’iscrizione all’INPS da almeno 5 anni;
- un’anzianità contributiva di almeno 5 anni, anche non continuativi di cui almeno 3 anni versati nel quinquennio precedente.
La domanda di assegno ordinano di invalidità va inoltrata alla sede INPS competente.
Tutte le provvidenze economiche relative alla tutela assistenziale e alla tutela previdenziale decorrono dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

LAVORO (permessi, orari e congedi)
Se la Commissione medica ASL ti riconosce lo stato di handicap in situazione di gravità (Legge n. 104/1992, art. 3 comma 3) hai la possibilità di usufruire di permessi retribuiti per cure e controlli di 2 ore al giorno o 3 giorni al mese anche frazionabili in ore e di avere precedenza in una eventuale scelta della sede di lavoro. I tuoi parenti fino al secondo grado possono chiedere un permesso fino a 3 giorni mensili per starti accanto ed assisterti ed essere anch'essi se possibile avvantaggiati nella scelta della sede di lavoro. Se sei lavoratore dipendente e genitore di minore ammalato puoi informarti presso il tuo Ente previdenziale per eventuale domanda di congedo straordinario retribuito. Per effetto della Legge n. 68/1999 hai diritto ad essere assunto in imprese ed enti pubblici in base ai posti riservati ai disabili. Hai inoltre la possibilità di:
- effettuare delle visite mediche senza utilizzare ferie o permessi;
- passare ad una mansione più adatta al tuo stato fisico;
- ottenere un periodo anche lungo di aspettativa non retribuita;
- passare al part-time provvisorio.
Per effetto del Decreto Legge n. 276 del 10/09/2003 art. 46 si riconosce ai lavoratori malati di tumore che siano in grado di lavorare, ma che preferiscano ridurre l’orario di lavoro senza rinunciare definitivamente all’impiego, il diritto di chiedere e ottenere dal datore di lavoro la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale fino a quando il miglioramento delle condizioni di salute non consentirà loro di riprendere il normale orario di lavoro. In caso di patologie gravi, debitamente certificate dalla competente ASL o Struttura convenzionata, che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital e i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, anch’essi debitamente certificati dalla competente ASL o Struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, il datore di lavoro può favorire un’idonea articolazione dell’orario di lavoro nei confronti del soggetto interessato. Inoltre, alcuni Contratti Collettivi di Lavoro (CCNL) applicano particolari agevolazioni a tutela dei malati con patologie oncologiche e pertanto si consiglia di consultare il proprio CCNL di categoria.

PAIN CONTROL CENTER
Hospice di Solofra ASL Avellino
  Tel: 082.55.30.341

PAIN CONTROL CENTER
Hospice di Bisaccia ASL Avellino
  Tel: 082.52.91.111

Villa Fiorita Comune di Capua
(privato convenzionato) ASL Caserta
  Tel: 082.344.51.11

Nicola Falde Comune di S.M.C. Vetere
(privato convenzionato) ASL Caserta
  Tel: 082.344.51.11

Villa Giovanna Comune di Tora e Piccilli (privato convenzionato) ASL Caserta
  Tel: 082.344.51.11

POLO DEL SOLLIEVO PER LA VITA
Hospice di Casavatore ASL Napoli 2 Nord
  Tel: 081.04.02.167

P.O. di S. Arsenio
ASL Salerno
  Tel: 097.537.37.13

Il Giardino dei Girasoli
Distretto Sanitario di Eboli ASL Salerno
  Tel: 082.83.62.316

La Casa di Lara 
Distretto Sanitario di Salerno ASL Salerno
  Tel: 089.69.32.09

    Contatti

  • Telefono: 393.9455990
    392.5933155
  • Email:

    househospital@tin.it househospital@pec.it

  • Indirizzo:
    Associazione House Hospital onlus
    via Nicola Amore, snc
    c/o Polo del Sollievo per la vita 
    Hospice di Casavatore
    ASL Napoli 2 Nord Casavatore (NA)
    Italia